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Buongiorno, sono proprietario di un'abitazione in cui risiedo (prima casa) in provincia di Bergamo. A breve dovrei perfezionare l'acquisto, nello stesso comune, di un'abitazione singola degli anni '70 che intendo demolire e ricostruire, allo scopo di trasferirvi la residenza. Venderei di conseguenza la mia attuale abitazione. Chiedo cortesemente se potete rispondere ai seguenti quesiti: 1) Dall'acquisto al trasferimento della residenza e vendita dell'attuale abitazione devono trascorrere al massimo 12 mesi per poter usufruire delle agevolazioni fiscali come prima casa (imposta sostitutiva sull'acquisto/Iva agevolata relativa ai costi di costruzione)? 2) Di quali agevolazioni fiscali (110% o altro) posso usufruire se la casa che costruisco prevede, rispetto a quella da demolire, un ampliamento sia in larghezza/lunghezza che in altezza (si svilupperebbe su due piani rispetto all'attuale che è tutta su un piano)? Ovviamente la nuova abitazione verrebbe realizzata in classe A. 3) Un lato dell'attuale abitazione da demolire è a circa 2 mt dal confine (giardino) di un'altra abitazione. Pur ricostruendo con ampliamento posso mantenere tale distanza dal confine su tale lato (gli altri lati, anche a seguito dell'ampliamento manterrebbero i 5mt)? Mi pare di aver letto che il Decreto Semplificazioni lo rende possibile ma non ho capito se il Comune può eventualmente imporre prescrizioni differenti.  

Con il superbonus si parla di due abitazioni massime su cui intervenire per persona fisica, non di limiti temporali; quanto al secondo quesito n on vi sono limiti di ampliamento se non quelli delle NTA comunali. Infine, per la terza domanda, si può ricostruire nella posizione ove era in base all’art. 2-bis. (L) Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati che riporto: 1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.