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Caso di intervento su due delle quattro facciate di un condominio che, su una delle due rimanenti, presenta un abuso da parte di un condomino. Non essendo la facciata suddetta interessata all'intervento di rifacimento, l'abuso blocca comunque la possibilità di accesso al superbonus 110% qualora non venisse sanato? In altri termini, si potrebbe limitare la dichiarazione di conformità alle sole parti dell'edificio su cui si interverrebbe nella ristrutturazione, o si deve comunque dichiarare la conformità dell'intero edificio? In questo caso quindi suppongo che, in prima istanza, il condomino dovrebbe procedere a sanare il suo abuso. 

All'art. 119 (DL 19/05/2020 n. 34 e s.m.i.), sono state apportate delle modifiche dalla Legge di Bilancio 2021, mediante l'inserimento del comma 13-ter che dispone quanto segue: “Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”. Tuttavia, l'art. 49 comma 1 del DPR 380/01 - TUE (Testo Unico dell’Edilizia), riporta quanto segue: “Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione”. In linea di massima si deduce quindi che nelle aree non oggetto di difformità edilizie possono essere realizzati gli interventi. Riteniamo tuttavia che la redazione di una relazione di conformità edilizia “a macchia di leopardo” sia al limite dell’ammissibilità e della deontologia professionale del progettista incaricato.