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Sono proprietario di un immobile unifamiliare residenziale, funzionalmente indipendente, costituito dal p.t. come pertinenza C2, 1.o e 2.o piano A2. La circolare 30/2000 dell'Ade ribadisce alla risposta 4.1.1 che gli immobili, funzionalmente indipendenti e loro pertinenze fruiscono del superbonus sia per i trainanti che trainati. Riporto una vs. nota: "Le pertinenze e la loro relazione con l’immobile. Se l’immobile su cui si intende intervenire non è esclusivamente adibito a magazzino o deposito, ma è pertinenziale a unità immobiliari residenziali, la normativa dà altre indicazioni. E disciplina due casi differenti: cioè se si trovano in condominio oppure in edifici residenziali unifamiliari o degli immobili residenziali indipendenti situati all’interno di edifici plurifamiliari. In quest’ultimo caso, stando alla Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate, le pertinenze possono ottenere il superbonus sia per gli interventi trainanti sia per quelli trainati. Se situati in condominio, depositi e magazzini possono accedere al 110% solo per gli interventi trainati. E la detrazione spetta anche ai possessori delle sole pertinenze che sostengono le spese per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio". Tralascia però il mio caso. Domanda: visto che il mio immobile è edificio unifamiliare, residenziale, visto che devo fare cappotto e infissi, posso fruire del superbonus anche per cambiare gli infissi e fare il cappotto sulla pertinenza al p.t.?

Negli edifici unifamiliari le pertinenze non concorrono alla definizione del tetto di spesa.