Il superbonus del 110% è legge: ecco tutti gli sconti per la prima e seconda casa
Superbonus 110%, via libera al decreto Rilancio
Il maxibonus del 110% è definitivamente legge. Dopo il via libera della Camera, lo scorso 9 luglio, oggi anche il Senato – rinunciando a esaminare gli emendamenti presentati per via dei tempi troppo ristretti, il decreto sarebbe decaduto il 19 luglio – con il voto di fiducia ha approvato il decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) nella versione già modificata e approvata a Montecitorio.
Il via libera del parlamento ha così reso definitivo nella sostanza tutte le misure del decreto Rilancio, il provvedimento che fra i vari bonus introdotti per favorire una veloce ripresa dell’economia del post-Covid, ha anche approvato il più elevato sconto che il Fisco abbia mai concesso ai contribuenti: l’ecobonus sotto forma di credito d’imposta del 110% sulle spese sostenute per interventi edili di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici.
Una misura che si va ad aggiungere quest’anno all’altro nuovo maxi bonus del 90% destinato a interventi per il rifacimento delle facciate degli edifici.
Questa è certo la novità principale, ma sono diverse altre le modifiche introdotte rispetto alla versione originaria del decreto uscito dal consiglio dei ministri lo scorso 19 maggio.
Intanto, e in estrema sintesi, dal nuovo quadro normativo va segnalato che la detrazione al 110% per gli interventi che rendano gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico e più sicuri in caso di terremoti, è stata estesa anche alle seconde case (non più di una) ad esclusione delle abitazioni di lusso, delle ville e dei castelli. Potranno, invece, usufruirne i proprietari delle villette a schiera. Per l’efficientamento energetico sono stati rivisti al ribasso i tetti di spesa detraibile, che variano in base al tipo di abitazione e tipologia di condominio. Non solo: più semplice accedere all’ecobonus anche per gli edifici storici sottoposti a vincolo, e si innesca un potente incentivo per il recupero di centri storici e piccoli Comuni.
Maxibonus esteso, infine, anche agli immobili del Terzo settore.
Resta, per le famiglie e proprietari di immobili, la possibilità di eseguire gli interventi senza mettere mano al portafogli, ricorrendo ai due nuovi strumenti finanziari, lacessione del credito d’impostamaturato, il superbonus, alle imprese che eseguono i lavori, ma anche (novità rispetto ai tradizionali ecobonus) a un istituto finanziario, banche o società di assicurazione. E, seconda novità reintrodotta la possibilità di richiedere lo sconto in fatturaall’impresa che esegue i lavori.
Entrando, quindi, nel dettaglio del provvedimento approvato in via definitiva, il superbonus 110% ha una durata di applicazione che comprende i lavori avviati dallo scorso 1 luglio 2020 e che verranno realizzati fino al 31 dicembre 2021. Solo per gli edifici di edilizia sociale, la scadenza per usufruire del superbonus 110% è fissata al 30 giugno 2022, offrendo così più tempo per poter avviare lavori di risparmio energetico.
Due i filoni guida e portanti: l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza. Questo significa che fra i lavori ammessi al beneficio la priorità verrà data a interventi come il cappotto termico, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie ad alta efficienza, la demolizione e ricostruzione di edifici, l’installazione di impianti fotovoltaici, l’installazione di colonnine di ricarica e la messa in sicurezza antisismica.
Cappotto, caldaie e norme antisisma: le regole portanti.
Il nuovo decreto riscrive, in parte almeno, l’elenco dei lavori che possono ottenere l’agevolazione. Ecco in sintesi gli interventi ammessi al superbonus:
1 - isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (cappotto termico). Il tetto di spesa varia in funzione della tipologia dell’edificio. Così, è stato fissato a 50mila euro per gli edifici unifamiliari. Mentre per i condomini è a 40mila euro per gli edifici fino da due a 8 unità; e a 30mila euro per quelli che comprendono più di otto unità;
2 - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale condominiali con impianti centralizzati a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione o a collettori solari. Il tetto di spesa è fissato a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari nei condomìni fino a 8 unità e a 15mila euro nei condomìni più grandi;
3 - sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale delle unità immobiliari unifamiliari con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Il tetto di spesa è fissato a 30.000 euro;
4 - messa in sicurezza antisismica in zona sismica 1, 2 e 3.
Superbonus per demolizione e ricostruzione
Altra novità definitiva rispetto al testo del governo riguarda l’estensione del superbonus ai lavori per l’efficientamento energetico nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione dell’intero immobile (possibilità finora esclusa), proprio per dare – si legge nella relazione al provvedimento - ai privati più occasioni di scelta tra le soluzioni progettuali.
Accedono al superbonus anche gli altri interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus: l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, a condizione che siano realizzati congiuntamente agli interventi principali, quelli “trainanti” e alla base del 110% (cappotto termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e messa in sicurezza antisismica).
Superbonus 110%, chi sono i beneficiari
I beneficiari della detrazione maggiorata sono:
- i condomìni;
- le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.
Si può ottenere il superbonus su due unità immobiliari (una delle due può essere la seconda abitazione), oltre che per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Restano ancora escluse le abitazioni di tipo signorile, le abitazioni in ville e i castelli, rientranti rispettivamente nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
Cessione del credito e sconto in fattura
Resta per le famiglie questa opportunità che può rendere praticamente nullo il costo degli interventi edilizi. Anche su questo capitolo alcune piccole novità. Primo dato: va ribadito che i proprietari di immobili che realizzano i lavori secondo il regime di superbonus possono essere loro, per primi, a usufruire direttamente della detrazione maggiorata del 110%. In questo caso il credito d’imposta maturato e a compensazione del proprio debito Irpef, viene rimborsato in 5 rate annuali di pari importo.
Finora questa stessa opzione, nel caso degli altri tradizionali eco-bonus, poteva essere usufruita solo nel caso del sismabonus.
Ma si aprono anche altre due opzioni.
La prima: il credito di imposta maturato e corrispondente alla detrazione da portare in compensazione con la propria Irpef, può invece essere ceduto ad altri soggetti. Fra questi, oltre alle imprese che svolgono i lavori, ora possono essere ceduti anche alle banche.
Alternativa a questa opzione è, invece, la richiesta dello sconto in fattura. Il nuovo sistema – peraltro già collaudato con altri ecobonus – prevede che colui che realizza i lavori può ottenere uno sconto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, ma che viene anticipato dall’impresa che esegue i lavori. Sarà poi, a sua volta, l’impresa, a recuperare l’importo anticipato sotto forma di credito di imposta. Diversamente, la stessa azienda potrà cedere a sua volta lo stesso credito ad altri soggetti, per esempio una banca.
Per entrambe queste due ultime opzioni - cessione del credito e lo sconto in fattura - il proprietario dell’immobile che effettua i lavori prima dovrà farsi rilasciare da un Caf o da un commercialista un visto di conformità che documenti i requisiti che danno diritto alla detrazione fiscale.
Superbonus 110%: documento Ape, dichiarazione di asseverazione
Non tutti gli interventi di riqualificazione energetica rientrano nella categoria di quelli ammessi al bonus maggiorato. Il rischio di essere esclusi è infatti alto. Ma spesso solo per carenza di documentazione.
Un’attenzione particolare va data da subito ai materiali utilizzati. Anche la riqualificazione, infatti, va eseguita con criteri determinati da un decreto specifico, norme che individuano con estrema precisione i materiali e le materie prime da utilizzare perché l’efficacia dell’intervento abbia un effetto reale di contenimento del consumo energetico. Per questo quindi occorre rispettare i requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale 11 ottobre 2017: un risultato che dovrà essere certificato. L’obietto da raggiungere sarà il salto, in termini di miglioramento, della prestazione energetica dell’immobile di almeno due classi energetiche. Oppure, se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Questo è il risultato, che va certificato dall’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), un certificato che molti professionisti consigliano di predisporre prima degli interventi e, obbligatoriamente, al termine dei lavori eseguiti.
Un ultimo passaggio non meno importante per poter acquisire il superbonus: ogni lavoro di riqualificazione energetica va accompagnato da un documento di asseverazione che certifichi il rispetto dei requisiti energetici minimi (Dm 26 giugno 2015) e, in particolare, documenti la congruità delle spese sostenute e per le quali si chiede il credito d’imposta.
Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica, invece, bisogna acquisire l’asseverazione che documenti l’efficacia dei lavori per la riduzione del rischio sismico e, naturalmente, anche della congruità delle spese.
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